ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE DIABETICI OVEST VICENTINO ULSS 8 BERICA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via/Ca’ Rotte 9 nel comune di 36075 Montecchio Maggiore
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale L’associazione non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo
- di divulgare la conoscenza della malattia diabetica;
- agire per migliorare e potenziare le strutture per l’assistenza al malato nell’ambito del territorio di appartenenza;
- operare nei confronti del mondo del lavoro per un inserimento utile nel contesto sociale e produttivo;
- perseguire la conoscenza della malattia;
- garantire ogni tipo di informazione possibile e un necessario supporto psicologico.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
Per perseguire tale obiettivo l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- garantire anche per mezzo di personale qualificato esterno ogni forma di conoscenza della malattia per una necessaria e opportuna prevenzione generale nei confronti della cittadinanza attraverso serate tematiche e giornate di prevenzione specifiche;
- agire nei confronti degli organi politici e sanitari per la cura e la prevenzione della malattia diabetica e per il potenziamento e miglioramento delle strutture;
- intervenire nelle sedi competenti perché l’ammalato possa avere un corretto orientamento professionale per un utile inserimento e per ottenere l’assistenza necessaria;
- mantenere contatti con le case farmaceutiche per una maggiore informazione possibile riguardo ai migliori prodotti connessi alle complicanze della malattia
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 1 mese, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché, se maggiore d’età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
I soci sono tenuti:
a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
b) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8
(Qualità di volontario)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione legale (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11
(L’Assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
ART. 12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica l’ammissione e l’esclusione degli associati
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
ART. 15
(Assemblea straordinaria)
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’assemblea può nominare il Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
ART. 17
(RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
ART. 18
(COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
a) il Presidente, se non nominato dall’Assemblea;
b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
c) il Tesoriere;
d) il Segretario;
e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
c) formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione, e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
g) individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall’Associazione;
h) deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
ART. 19
(PRESIDENTE)
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
È eletto dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
Ha i seguenti compiti e poteri:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l’Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 20
(SEGRETARIO)
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 21
(TESORIERE)
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.
ART. 22
(Organo di controllo)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 23
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 24
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 25
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 26
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 27
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 28
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 29
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 30
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 32
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
ART. 33
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 34
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 35
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
b) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di amministrazione e degli altri organi sociali.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dal consiglio direttivo.
ART. 36
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Tutti gli organi e gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all’operatività del Runts medesimo.
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea
